In tema di condominio, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., l’amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi.
Il verbale di assemblea condominiale che approva il preventivo delle spese straordinarie è sufficiente per richiedere un decreto ingiuntivo contro il condomino moroso, o è necessario a tal fine lo stato di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea?
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 28 aprile 2017, n. 10621 si è pronunciata in senso positivo sulla questione concernente la legittimazione ad agire dell’amministratore di condominio quando il ricorso teso all’ingiunzione per il pagamento delle spese straordinarie condominiali è stato promosso in conseguenza della sola approvazione del preventivo di spesa.
La Corte di Appello, riconoscendo la necessità che venga approvato anche il prospetto di riparto delle spese condominiali, aveva ritenuto soddisfatta tale incombenza sulla base del pagamento tacito dei contributi da parte di tutti gli altri condomini, fatta eccezione per l’ingiunto.
Il debitore ricorrente ha, quindi, denunciato in sede di legittimità la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1130, 1135 c.c., 63 disp. att. c.c. e 633 c.p.c. per avere il giudice di merito dichiarato l’ammissibilità di un procedimento di ingiunzione che, agli atti, trova il suo fondamento nella sola approvazione del preventivo di spesa.
La Suprema Corte, ritenendo infondato l’unico motivo di ricorso, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., sentenze nn. 2452/1994 e 14665/1999) in considerazione del quale l’amministratore di condominio è legittimato ad agire per la riscossione dei contributi senza alcuna necessità di un’autorizzazione in tal senso da parte dell’assemblea.
L’approvazione o meno dello stato di riparto delle spese condominiali è una circostanza che rileva, invece, con riguardo alla sola fondatezza della domanda proposta nei confronti del condomino moroso. Quest’ultimo potrà eccepire in giudizio non il difetto di legittimazione, bensì, il mancato soddisfacimento dell’onere probatorio posto a carico dell’amministratore.
Occorre indagare, infatti, sul valore effettivo che lo stato di ripartizione delle spese condominiali ricopre ai fini della riscossione delle quote ad esse relative.
A tale proposito, il verbale di approvazione dell’assemblea svolge una funzione meramente dichiarativa del credito sotteso all’onere condominiale il cui fondamento, pertanto, è riconducibile alla gestione del condominio.
Ne consegue che l’amministratore nominato dall’assemblea trova la sua legittimazione ad agire direttamente negli artt. 1130 e 1131 del codice civile che, per l’appunto, fanno riferimento alla manutenzione e all’esercizio dei servizi comuni.
La delibera di approvazione del solo preventivo di spesa è, quindi, un documento idoneo per ottenere decreto ingiuntivo.
Lo stato di ripartizione è, invero, necessario al solo fine di ottenere la provvisoria esecuzione del provvedimento ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. (cfr. Cass. 15017/2000).
Il Giudice di legittimità aggiunge che, “a seguito dell’opposizione al decreto dunque, si dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinaria, con onere, in assenza della delibera di approvazione del piano di riparto, per l’amministratore di provare gli elementi costitutivi del credito nei confronti del condomino anche avuto riguardo ai criteri di ripartizione delle spese relative alle parti comuni dell’edificio e facoltà di quest’ultimo di contestare sussistenza ed ammontare del credito medesimo azionato nei suoi confronti”.